Cointestare l’auto???? facciamo un po’ di chiarezza
|La normativa in materia assicurativa dice che, caso di veicolo cointestato, ai fini del calcolo del premio sarà possibile indicare, a scelta del contraente, uno dei proprietari.
Unipolsai, per semplicità operativa,ha tuttavia deciso di uniformare i criteri di comportamento applicati ai fini tariffari a quelli dettati dal Regolamento Ivass 9/2015 articolo 7 comma 11 in materia di aventi diritto all’attestato di rischio.
A questo scopo l’Agenzia dovrà operare come segue :
– per i contratti nuovi stipulati a partire dal 1 dicembre 2015 il premio rca da applicare sarà quello corrispondente al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione;
– per i contratti già in corso, a partire da tale data la tariffa rca continuerà a considerare il soggetto scelto al momento della stipulazione della polizza.
Quindi resta ferma la possibilità, da parte dell’agenzia, di censire la cointestazione di un veicolo, recependo fino al massimo di 2 soggetti (PROPRIETARIO e COMPROPRIETARIO), la tariffazione sarà effettuata sul primo nominativo inserito, che deve corrispondere al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
E se Il veicolo A è cointestato, come deve essere intestato un ipotetico secondo veicolo B?
È possibile applicare la Legge Bersani quando i proprietari di entrambi i veicoli sono conviventi, anche se il secondo veicolo è intestato a persone/a fisiche/a diverse da quelle del veicolo A.
E in caso di passaggio di proprietà dello stesso veicolo da una pluralità di proprietari ad uno solo di essi, è possibile applicare la Legge Bersani?
A seguito del passaggio di proprietà, il proprietario (unico) del veicolo non può dichiarare di assicurare lo stesso per la prima volta dopo voltura (in quanto il veicolo era già assicurato dallo stesso soggetto in qualità di comproprietario). Non è pertanto possibile applicare la Legge Bersani.
In questo caso (mutamento parziale della proprietà) è invece possibile effettuare la sostituzione di polizza con mantenimento, sullo stesso contratto, della classe di merito CU e della classe interna a favore di quest’ultimo.
In caso di variazione del veicolo assicurato l’assicurato può richiedere in alternativa:
• Sostituzione del contratto con mantenimento di classe interna e CU;
• Risoluzione del contratto e stipula di una nuova polizza con legge Bersani (se sussistono i presupposti).